Ceste per il Sollevamento di Persone: quando si possono usare?

Il D.Lgs. n. 81/2008  del 9 aprile 2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), nel punto 3.1.4 dell’ALLEGATO VI permette il sollevamento di persone soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale però prevede che “possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”

Innanzitutto bisogna premettere che con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza circa il concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI del decreto 81. La commissione ha stabilito che l’eccezionalità possa essere riscontrate nei seguenti casi:
  • quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
  • per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
  • quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Ma quali sono le  “adeguate procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”?

La Commissione ha fornito un insieme di definizioni e procedure operative all’utilizzo delle attrezzature che, seppur di natura non vincolante, offrono una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere al sollevamento con gru o carrelli elevatori nei casi rientranti nel concetto di eccezionalità.

Il documento redatto dalla commissione prevede solo l’utilizzo di attrezzature per il sollevamento di persone che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico:

gabbia-appesacestello-carrellouna piattaforma, una gabbia o un cestello per manutenzione area sospesi al gancio di una gru o posizionate sulle forche di un carrello elevatore.

Queste attrezzature infatti sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010 in quanto come “attrezzature intercambiabili” non modificano la destinazione d’uso della macchina e come “accessori di sollevamento” sono parte integrante del carico e pertanto non possono recare la marcatura CE.

Con queste premesse è pertanto consentito sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E’ assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.

L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone obbliga inoltre il datore di lavoro a valutare i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.
In particolare il datore di lavoro, relativamente all’attrezzatura, dovrebbe valutare:

  • stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
  • accesso alla cesta/cestello.
  • stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro
  • corretta installazione della cesta/cestello;
  • protezione contro il rischio di contatto con organi mobili

Anche l’ambiente di lavoro, personale e modalità di utilizzo devono essere attentamente valutati  dal datore di lavoro. In particolare è necessario verificare l’ idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.), delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto, condizioni atmosferiche, cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti, scelta del carrello o la gru e la cesta/cestello adatti, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento, nomina di un sovraintendente.

Se la cesta o la gabbia per la manutenzione aerea è utilizzata con una gru, il datore di lavoro può trovare utili indicazioni nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1.Queste norme rappresentano lo stato dell’arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale come ad esempio il richiamo ad attrezzature che evitino che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento o l’indicazione chiara e permanente del peso e del numero di persone che possono essere trasportati in sicurezza.

Più complicato invece se si utilizzano carrelli elevatori. Per l’uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale.
Ai fini di garantire la massima sicurezza il datore di lavoro deve valutare la sicurezza dell’accoppiamento carrello-cesta e verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

In caso si debba acquistare una cestello per manutenzione aerea, è quindi bene verificare che le stesse siano costruite facendo espresso riferimento al decreto 81/2008 e che siano be messi in evidenza tutti quegli accorgimenti di sicurezza già previsti dal costruttore.

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